Per i danni economici subito a causa della vacanza rovinata, il termine per avanzare una richiesta di risarcimento è di 1 anno
L’inadempimento o l’inesatta esecuzione della prestazione da parte dei soggetti obbligati potrebbero essere dei comportamenti alla base di una vacanza andata in “fumo”. Sono tantissimi i turisti che sono costretti a dover adire le vie legali contro quei tour operator o quei gestori di attività ricettive che si sono resi protagonisti di comportamento non adeguati o poco professionali, che hanno rovinato le vacanze dei ricorrenti. I fatti che sono legati ad una vacanza rovinata sono da addebitare all’irripetibilità dell’occasione perduta ma anche al tempo trascorso inutilmente dopo aver speso una ingente quantità di quattrini.
Oltre alla perdita patrimoniale, in caso di vacanza rovinata si associa anche un danno non patrimoniale. La legge fa rientrare le occasioni di svago e di relax tra quegli interessi considerati non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c. Alla tutela già prevista dalla normativa nazionale, i diritti delle persone che vanno in vacanza sono anche tutelati e protetti da una Direttiva Europea, la 2015/2302, entrata in vigore il 1° Luglio 2018, in cui è previsto l’obbligo di fornire prima della conclusione del contratto ai viaggiatori, un modulo informativo standard recante tutte le informazioni essenziali sulle caratteristiche principali dei servizi turistici offerti.
In caso di inadempimento del tour operator, sarà il turista/viaggiatore a dover provare il contratto di viaggio dimostrando in modo chiaro ed inequivocabile la natura dell’inadempimento di controparte, col conseguente diritto del consumatore ad un risarcimento del danno. Sarà anche il tour operator a dover provare l’adempimento del contratto. La parte che ritiene lesi i propri diritti può chiedere il risarcimento per le spese della vacanza, le spese per sistemazioni alternative, per medicine o per taxi, entro un anno dal ritorno a casa. Nel caso in cui la richiesta di risarcimento dovesse riguardare i danni non patrimoniali (i danni morali legati alla vacanza andata male), la parte lesa ha 3 anni di tempo per agire in giudizio.
Per i pacchetti turistici, tale tutela è garantita dall’articolo 46 del Codice del Turismo, che si applica agli acquisti che includono determinati servizi come l’ alloggio, il trasporto, e i servizi accessori come parcheggi, visite guidate, pasti, escursioni o piscina. Si tratta dei classici pacchetti “All Inclusive” in cui il turista/viaggiatore non deve sostanzialmente pensare a nulla. Spesso queste “liti” si risolvono bonariamente con nuove offerte di “buoni” da parte dei tour operator da spendere entro un determinato lasso di tempo, a titolo di risarcimento, per evitare il sorgere di lunghe e fastidiose beghe giudiziarie.
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