In caso di morosità delle spese condominiali, l’amministratore di condominio può agire con decreto ingiuntivo: ecco in quanto tempo si prescrivono questi debiti
La piaga della “morosità” delle cosiddette “quote condominiali” è sempre più diffusa, anche per via degli alti costi che ogni famiglia italiana deve sopportare alla luce del caro-vita, del caro-carburante e del fisco sempre più opprimente. Molto spesso, proprio le spese condominiali, finiscono in coda tra le priorità delle famiglie che preferiscono rinviare il pagamento accumulando arretrati su arretrati.
Cosa prevede la legge
Secondo quanto disposto dall’articolo 1129 del codice civile, l’amministratore di condominio è tenuto ad agire per riscuotere coattivamente le somme dovute dagli obbligati, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile. Secondo quanto prevede l’articolo 2948 del codice civile, le spese ordinarie relative alla pulizia e alla manutenzione dei fabbricati condominiali, ha un termine di prescrizione di 5 anni, mentre per quanto concerne le spese straordinarie, questo limite sale a 10 anni.
I termini per la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino decorrono dal momento in cui viene approvato il rendiconto. Ai sensi della nuova legge, dal 22 dicembre del 2008, le spese condominiali si prescrivono dopo i 5 anni, un limite che va applicato sia nei rapporti tra condominio e condomino che nei rapporti tra conduttore e locatore. Secondo la normativa attualmente in vigore la docorrenza dei termini parte dalla data in cui l’assemblea del condominio ha approvato il consuntivo ed il riparto delle spese tra i condomini. Infatti, è solo in questo momento che sorge realmente il debito del condomino locatore.
Accertata la morosità del conduttore dell’immobile, l’amministratore di condominio può procedere con decreto ingiuntivo esecutivo per spese condominiali non pagate, intimando al conduttore moroso il pagamento immediato delle somme dovute. Dal momento in cui viene approvato il rendiconto dell’assemblea, il debitore ha 40 giorni di tempo per adempiere, in alternativa può decidere di opporsi ricorrendo in giudizio se ritiene che quelle somme richieste non siano dovute o che gli importi addebitati non siano corretti.
Il pignoramento mobiliare
Il creditore può agire per recuperare le somme non pagate, procedendo al pignoramento mobiliare con la conseguente confisca dei beni mobili (escluso quelli necessari per la sopravvivenza), oppure tramite pignoramento presso terzi se il debitore percepisce stipendi, pensioni o versamenti fatti sul conto corrente. In questo caso sarà il datore di lavoro a dover corrispondere le somme che il dipendente avrebbe dovuto pagare al creditore. In terza istanza, il creditore può agire pignorando gli immobili e vendendo la casa all’asta per soddisfare il proprio credito.