Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che commettere un grave reato chi parcheggia davanti ad un cancello di un condominio anche se sprovvisto di passo carrabile: i dettagli
Parcheggiare davanti ad un cancello o davanti ad un garage è uno dei comportamenti che genera notoriamente dei litigi anche violenti tra automobilisti, che alcune volte possono avere dei risvolti tragici. Spesso le vere contrapposizioni nascono quando gli autisti parcheggiano davanti ai cancelli dei condomini sui quali non è presente il passo carrabile e cioè quel cartello che vieta espressamente di parcheggiare.
Molti automobilisti evitano in ogni caso di parcheggiare davanti ad un cancello condominiale, anche quando manca il cartello, mentre altri ritengono giusto poterlo fare perchè non vi è un divieto esplicito: ma chi ha ragione secondo la legge?
Cosa prevede la normativa vigente
Bisogna sapere che il passo carrabile viene sempre rilasciato dal Comune e quindi rappresenta sempre un divieto ufficiale e imperativo che deve dissuadere ogni automobilista dal parcheggiare davanti al cancello. Anche chi è proprietario dell’immobile dove è presente il cartello, secondo la normativa in vigore, non può parcheggiare la propria auto.
In assenza di questo cartello, ogni automobilista è autorizzato a poter parcheggiare senza correre il rischio di prendere una multa o una denuncia. Non ha alcun valore a livello giuridico un passo carrabile stampato a casa propria con la propria stampante, oppure scaricato da internet.
L’unico passo carrabile riconosciuto a norma di legge è quello rilasciato dalle autorità comunali. Esistono però dei doverosi distinguo che vanno tenuti in considerazione anche alla luce della sentenza numero 40482/2018 della Cassazione. In virtù di questa sentenza, commette reato di violenza privata chi parcheggia l’auto davanti al cancello impedendo l’accesso alla proprietà privata, anche quando sul cancello non vi è un passo carrabile. Questo vuol dire che il parcheggio davanti ad un cancello senza divieto è ammesso ma solo per un tempo limitato, in modo da consentire ai proprietari di entrare o uscire dalla propria dimora.
Cosa dice la sentenza
Secondo la sentenza emessa dagli ermellini, non è rilevante che l’imputato abbia chiesto di pazientare per completare lo scarico, se è presente un passo carrabile. Ma affinchè si possa configurare un reato di violenza privata, basta ricorrere ad ogni “mezzo idoneo a privare coattivamente l’offesa delle libertà di determinazione e di azione.”
Nel caso di specie che venne deciso con la sentenza della Corte di Cassazione, gli imputati avevano precluso il transito delle persone che vivevano nello stabile parcheggiando l’auto davanti al cancello sprovvisto di passo carrabile, non adoperandosi affatto per liberare celermente il passaggio ostruito. Si trattava, fra l’altro, di soggetti recidivi.