Le forze dell’ordine sono obbligate ad esibire il tesserino solo quando operano in borghese: cosa prevede l’attuale normativa
La legge prevede che ogni cittadino è obbligato a doversi identificare nel momento in cui a richiederglielo fossero esponenti delle forze dell’ordine. Diversamente, i pubblici ufficiali, soprattutto quando hanno una divisa che li contraddistingue, non sono affatto tenuti a dover esibire al cittadino il proprio tesserino o a fornire le proprie generalità.
Per pubblici ufficiali si intendono, secondo quanto prevede il codice penale, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Non esiste alcuna legge che obblighi proprio i pubblici ufficiali, e quindi anche i poliziotti e i carabinieri, a fornire le proprie generalità a qualsivoglia cittadino che gliene faccia richiesta, quando vestono la divisa ufficiale.
Quando invece il pubblico ufficiale non ha una divisa che lo contraddistingue è tenuto ad esibire il tesserino qualora il cittadino gliene faccia richiesta. Dal tesserino si dovrà evincere il corpo o l’arma a cui appartiene. Nel tesserino in questione, è bene saperlo, non viene riportato il nome e cognome degli appartenenti alle forze dell’ordine. Al massimo il pubblico ufficiale potrà citare solo gli estremi e gli elementi di identificazione riportati sul tesserino.
Ecco perchè non è assolutamente consigliabile che il cittadino , durante un controllo o una perquisizione, chieda al poliziotto o al carabiniere, le proprie generalità. Così come è assolutamente controproducente il fatto di rifiutarsi di fornire le proprie generalità qualora il pubblico ufficiale dovesse richiederle, opponendo il fatto che il militare o il poliziotto non si è qualificato con le proprie generalità.
Proprio perchè l’appartenente alle forze dell’ordine in divisa non ha alcun obbligo in tal senso, mentre il cittadino che si rifiuta di identificarsi, metterebbe in atto una condotta penalmente rilevante e sanzionabile ai sensi dell’attuale normativa.
Nella categoria dei pubblici ufficiali vanno fatti rientrare anche i notai e gli avvocati di Stato, oltre al primo cittadino di un comune, i consiglieri comunali, i periti di ufficio, i vigili del fuoco, i curatori fallimentari, gli ufficiali giudiziari, i portalettere, i fattorini postasli, gli insegnanti delle scuole pubbliche, i magistrati, i controllori di treni e bus che possono irrogare sanzioni a coloro che non esibiscono validi titoli di viaggio.
A differenza degli appartenenti alle forze dell’ordine, gli altri pubblici ufficiali sono considerati tali solo nell’esercizio delle loro funzioni, ossia durante lo svolgimento del loro operato,mentre per tutto ciò che esorbita il loro ambito, devono essere considerati solo ed esclusivamente dei cittadini “ordinari”.
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