Arriva la Carta d’identità elettronica, che oltre a contenere le impronte digitali archivia informazioni anche come la scelta sulla donazione degli organi.
Il ministero dell’Interno ha pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 il decreto contenete le modalità tecniche per il rilascio della Carta d’identità elettronica, in accordo con ministeri P.A. ed Economia, con le regole di emissione, in attuazione del dl Enti locali. Si tratta di un progetto i cui primi passi risalgono a quasi venti anni fa.
Il provvedimento sostituisce integralmente il decreto ministeriale 8 novembre 2007 e definisce le procedure di emissione della CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell’architettura logica dell’infrastruttura. Inoltre, il decreto disciplina le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all’utilizzo della Carta d’identità elettronica.
Il decreto è stato sottoscritto, il 23 dicembre 2015, dai ministri dell’Interno Angelino Alfano, dell’Economia e delle Finanze Carlo Padoan e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia.
Dal 4 Luglio 2016, in alcuni comuni italiani è possibile richiedere la nuova Carta d’Identità Elettronica. Oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino, la nuova CIE è anche un documento di viaggio in tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi. Presto anche nei comuni dove ancora non si puo’ richiedere la Carta d’Identità Elettronica si potrà fare richiesta della CIE.
Il cittadino può chiedere la Cie al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione. Dopo la richiesta, la consegna della carta d’identità elettronica avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta oppure presso il Comune.
I Comuni vengono dotati di un’infrastruttura costituita da postazioni di lavoro informatiche attraverso cui acquisire i dati del cittadino. Da quando le postazioni di lavoro saranno operative, il singolo Comune (o municipalità) rilascerà la nuova Cie e non sarà più possibile procedere all’emissione della carta d’identità in formato cartaceo.
A seguire stralci di come funziona la Carta d’Identità Elettronica come descritto nel Decreto 23 dicembre 2015 del MINISTERO DELL’INTERNO ‘Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica’. Per altre informazioni è disponibile il sito del Governo italiano www.cartaidentita.interno.gov.it
Le ‘vecchie carte’ che fine fanno. Le carte d’identita’ in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all’emissione della Carta d’identità elettronica mantengono la propria validita’ fino alla scadenza.
Come è fatta la CIE. Il supporto fisico dovrà essere realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori, integrato con un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell’identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici, nonché per l’autenticazione in rete.
La richiesta di rilascio della CIE puo’ essere presentata dal cittadino (o dai genitori o tutori in caso di minore) presso l’ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora e prenotare la richiesta di rilascio Online. Il Comune, verificata l’identita’ del richiedente, accerta l’assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della CIE per il tramite del SSCE (sistema di servizi del CNSD per il circuito di emissione della CIE, componente della piattaforma e dell’infrastruttura per l’emissione della CIE. ).
Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua l’acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente: a) elementi biometrici primari; b) elementi biometrici secondari; c) firma autografa nei casi previsti; d) dato relativo all’autorizzazione o meno all’espatrio; e) dato facoltativo relativo alla volonta’ di donazione o diniego di organi e/o di tessuti; f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento della pratica di rilascio della CIE. Al termine dell’operazione di acquisizione dei dati, si rilascia al richiedente la ricevuta della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN/PUK associati.
La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati ad essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso l’indirizzo indicato all’atto dell’acquisizione dei dati del richiedente.
In caso di furto o smarrimento, il cittadino effettua il blocco della propria CIE per inibirne l’utilizzo ai fini dell’accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE e sporge regolare denuncia presso le Forze di Polizia.
Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le informazioni anagrafiche, la fotografia, la scansione della firma autografa, il numero di protocollo della pratica, le informazioni relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale della CIE. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino elettronico esclusivamente tramite il CNSD (il Centro Nazionale dei Servizi Demografici, costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002, presso il Ministero dell’interno – Dipartimento affari interni e territoriali).
Le funzioni per lo svolgimento delle attivita’ di produzione, distribuzione, gestione e supporto all’utilizzo della CIE vengono svolte dal Ministero dell’interno, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dai Comuni, dai Consolati e da IPZS. E’ istituita, presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici, la Commissione interministeriale permanente della CIE, preposta agli indirizzi strategici e al monitoraggio delle varie fasi del progetto.
Trattamento dei dati personali. Ai fini della produzione, del rilascio e della gestione della CIE, il trattamento dei dati personali e’ effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. Il Ministero dell’interno – Dipartimento Affari interni e territoriali, il Ministero dell’economia e delle finanze, i Comuni e il Ministero degli affari esteri sono titolari del trattamento di dati personali di propria competenza. Il Ministero dell’interno, le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel processo di emissione non procedono in alcun caso al tracciamento e/o alla registrazione centralizzata di dati relativi all’utilizzo della CIE per l’accesso ai servizi erogati da altri soggetti.
Donazione di organi e tessuti. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha facolta’ di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte. L’indicazione di cui al comma 1 e’ trasmessa dal comune al Sistema Informativo Trapianti. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volonta’ precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o – limitatamente al momento di rinnovo della CIE – anche presso il Comune.
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