Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha diffidato le società Vodafone Italia spa, Wind Tre spa, Fastweb spa e Tim spa in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali previste per il ritorno alla fatturazione mensile delle proprie offerte. Secondo l’Autorità, la clientela è stata informata in maniera non adeguata.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza di propria competenza, l’Agcom ha ricevuto segnalazioni da parte di utenti e Associazioni di consumatori concernenti le variazioni delle condizioni contrattuali, decorrenti dal 5 marzo 2018 e 1 aprile 2018 per TIM, dal 25 marzo 2018 e 5 aprile 2018 per Vodafone Italia, dal 26 marzo 2018 e 5 aprile 2018 per Fastweb, dal 24 marzo 2018 per 3 e dal 5 aprile 2018 per Wind in merito alla periodicità dei rinnovi e della fatturazione relative alle proprie offerte di telefonia fissa e mobile destinate alla clientela consumer. In particolare, le suddette società, nel comunicare il ritorno, ai sensi del decreto legge n. 148/2017, convertito con modifiche in legge n. 172/17, alla cadenza di rinnovo e fatturazione delle offerte su base mensile, hanno annunciato anche la modifica delle condizioni contrattuali senza rispettare i previsti obblighi di chiarezza e completezza delle informative rese alla clientela in merito alla modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerte, nonché ai termini e modalità per esercitare il diritto di recesso.
In seguito alle verifiche svolte d’ufficio dall’Agcom in data 22 gennaio 2018 per Vodafone Italia e TIM, e in data 23 gennaio 2018 per i brand Wind, 3, Fastweb nei rispettivi siti web, l’Agcom ha ritenuto che le manovre poste in essere dalle società nell’ambito della variazione della cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione, che incide sull’intera clientela consumer e business che utilizza i servizi di telefonia fissa e mobile di tale operatore, implicano la modifica dei prezzi dei singoli rinnovi mensili delle offerte. Nonostante questo, nelle comunicazioni sinora rese note ai clienti non sono specificati in valore assoluto i nuovi prezzi dei rinnovi mensili delle offerte che vengono modificate, né tantomeno l’aumento mensile in termini percentuali, bensì si evidenziano frasi come “questa variazione non comporterà nessun aggravio di costo per te” oppure si evidenzia esclusivamente la percentuale di aumento, pari all’8,6% su base mensile, senza rinviare a nessun altro canale informativo per ricevere ulteriori dettagli.
In particolare, l’Agcom ha potuto constatare che le comunicazioni pubblicate sui siti aziendali di Wind e 3 non hanno soddisfatto i requisiti di chiarezza, trasparenza e completezza delle informazioni previsti dalla normativa vigente, soprattutto riguardo alla precisa indicazione della variazione o meno dei volumi di traffico voce, SMS e dati scaturente dalla contrazione dei rinnovi delle offerte. Per quanto riguarda TIM, Vodafone e Fastweb, le manovre poste in essere dall’operatore per l’Agcom risultano carenti sia rispetto agli obblighi informativi nei confronti della clientela sia rispetto alle garanzie previste per l’esercizio del diritto di recesso.
In particolare per TIM, l’Agcom sottolinea che l’operatore ha comunicato solo la possibilità di esercitare il recesso attraverso la comunicazione scritta da inviare via posta o via fax, sebbene la società preveda in linea generale, per la clientela consumer, il recesso anche tramite canale telematico (web form) e, a partire dal mese di gennaio 2018, tramite recesso telefonico e posta elettronica certificata.
Considerato che le manovre di variazione della cadenza di rinnovo delle offerte e della periodicità della fatturazione delle offerte di telefonia mobile e fissa destinate alla clientela consumer "potrebbero ledere i diritti di una vasta platea di utenti rispetto al compimento di scelte libere e consapevoli anche in relazione alle modalità di esercizio del diritto di recesso" si legge nei documenti dell’Agcom, le società Vodafone Italia spa, Wind Tre spa, Fastweb spa e Tim spa sono state diffidate.
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