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Modem in Vendita abbinata, Agcom apre consultazione per la libera scelta

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – l’Agcom – ha pubblicato un documento da sottoporre a consultazione pubblica per 30 giorni riguardante le possibili misure circa la libera scelta degli apparecchi terminali da parte di consumatori e utenti finali di servizi di comunicazione o di accesso ad internet.

La consultazione si pone l’obiettivo di regolamentare il mercato dei modem e dei router, ossia quei dispositivi che i nuovi clienti degli operatori dovrebbero poter scegliere se acquistare o meno quando attivano una nuova offerta con il fornitore dei servizio che vanno ad attivare, in rispetto dei principi della neutralità della rete, ma che invece oggi sono obbligati ad acquistare.

Secondo l’Agcom, pratiche commerciali quali la vendita vincolata dei terminali da parte dell’operatore o altre restrizioni contrattuali alla libertà di scelta degli apparati devono essere approfondite per "prevenire restrizioni non necessarie alla libertà dei consumatori" si legge nella nota dell’Autorità.

Tim e Wind, ad esempio, forniscono il "modem in vendita abbinata" ai nuovi clienti, obbligandoli a pagare a rate o una tantum il modem per l’accesso al servizio offerto anche se preferiscono utilizzare router già di loro proprietà o comunque alternativi. TIM propone il suo SMART MODEM in vendita abbinata a 240 euro rateizzabili a 5 euro ogni 4 settimane per 48 rate. Wind propone il suo Modem Wi-Fi: in vendita abbinata a 2€/mese per 48 mesi con eventuale rata finale 79 euro e costo mensile dell’offerta scontato di un importo pari alla rata del modem.

Obbligo di acquisto a parte, c’è un valido motivo per cui gli operatori obbligano all’acquisto di un terminale di loro proprietà: questo tipo di apparecchiature per accedere in maniera affidabile, efficace e sicura ad Internet attraverso la rete dell’operatore devono essere conformi a degli standard tecnici. L’operatore quindi, attraverso i dispositivi che va a fornire, garantisce la corretta fruizione del servizio richiesto al cliente, mentre con altri dispositivi no, anche se potrebbero comunque funzionare in rispetto degli standard.

Secondo Antonio Nicita, relatore del provvedimento dell’Agcom, su questo segmento di mercato serve garantire due legittime esigenze dei clienti:

1) l’efficienza e semplicità per le imprese che forniscono spesso il terminale come parte del ‘pacchetto’ proposto dall’operatore telefonico alla sottoscrizione del contratto, perché ciò semplifica le attività di attivazione della linea e di assistenza sia per il cliente che per l’impresa;

2) la libertà di scelta per i consumatori digitalmente più evoluti, i quali talvolta preferiscono invece utilizzare apparati diversi da quelli forniti dall’impresa telefonica, al fine di avere accesso a servizi e prestazioni più personalizzate.

A fronte del crescente utilizzo dei servizi di accesso ad Internet, dell’evoluzione delle reti e della crescente complessità delle tecnologie disponibili nel mercato, l’Agcom ha quindi ritenuto opportuno richiedere agli operatori interessati (consumatori; fornitori di servizi di accesso; produttori, distributori e installatori di apparecchiature terminali, ecc.) il loro punto di vista sulle modalità di acquisto e utilizzo dei terminali.

A seguire sono riportate le domande della consultazione che sono state scritte per poter avere un quadro di analisi entro cui poter identificare prodotti e servizi rientranti nelle apparecchiature terminali, quindi raccogliere elementi e informazioni per individuare le problematiche e le possibili barriere all’utilizzo che possono derivare dalla complessità dei prodotti e dal grado di innovazione tecnologica, e, infine, valutare l’opportunità di intervenire con eventuali misure e regole di condotta a garanzia della libertà e della qualità dei servizi di accesso a reti pubbliche di comunicazioni e di accesso a Internet. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento  sul sito web dell’Agcom.

D1 – Si ritengono esaustive le definizioni indicate ai fini della delimitazione del perimetro di analisi? In caso di risposta negativa, si forniscano motivazioni ed elementi utili ad estendere l’analisi

D2 – Si ritiene completa la descrizione del quadro normativo e delle competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni?

D3 – Si condivide che, al fine di una maggiore tutela dei consumatori nella libertà di scelta, sia importante l’analisi delle funzioni esercitate dall’apparecchiatura terminale e non occorra limitarsi alla sola delimitazione del confine tra punto terminale di rete e apparati e sistemi d’utente?

D4 – Si ritiene che il principio della libertà di scelta sia illustrato in modo sufficientemente chiaro?

D5 – Qual è la valutazione del rispondente sui canali di distribuzione e vendita di apparecchiature terminali in Italia?

D6-  Si ritengono necessarie maggiore trasparenza e una più dettagliata pubblicazione di informazioni sui requisiti e le caratteristiche tecniche relative alle interfacce di rete e ai loro aggiornamenti?

D7-  Si ritiene opportuno migliorare la diffusione e semplificazione di informazioni sulle caratteristiche tecniche e la conformità delle apparecchiature terminali?

D8 – Il rispondente condivide l’analisi tecnica e commerciale della scelta del consumatore con riferimento all’acquisto di terminali singolarmente o in bundle con i servizi di accesso?

D9-  Si ritiene esaustiva la casistica di possibili limitazioni alla libertà di scelta del consumatore? Vi sono altri casi rilevanti da portare all’attenzione dell’Autorità?

D10 – Esiste sufficiente consapevolezza da parte dei consumatori sull’opportunità di scegliere liberamente il proprio modem/router quando sottoscrivono un contratto con un operatore di comunicazioni o un ISP? Il rispondente segnali eventuali forme di “obbligo” o condizionamento nella scelta del consumatore e di cui è a conoscenza.

D11-  In quale modo i consumatori potrebbero effettuare la scelta ed essere sicuri che il prodotto acquistato sia compatibile dal punto di vista delle prestazioni con il punto terminale di rete e sia facilmente istallabile?

D12 – Il prezzo è una variabile rilevante nella scelta di acquisto? Considerando che anche su piattaforme di acquisto online sono presenti modem i cui prezzi sono notevolmente diversi, quale sarebbe il modo migliore per aiutare il consumatore ad orientarsi nella selezione di un prodotto complesso?

D13-  Che importanza assume la conoscenza delle prestazioni attive e dell’aggiornamento del software e, in particolare, quanto incide la conoscenza dell’obsolescenza del terminale nella scelta del prezzo?

D14 – Quanto importante è per il consumatore “delegare” gli aggiornamenti dei software ed eventuali servizi di diagnostica dell’apparecchiatura terminale ad un soggetto terzo?

D15-  Chi dovrebbe essere responsabile delle riparazioni e dei servizi di assistenza in caso di acquisto e quindi proprietà del cliente dell’apparecchiatura terminale? Potrebbe essere richiesto tale servizio specifico all’operatore di rete o ISP?

D16 – Quali informazioni e prestazioni il fornitore di accesso alla rete è tenuto a fornire al consumatore in caso di apparecchiatura acquistata da terzi?

D17 – Quali informazioni e prestazioni il fornitore di accesso alla rete è tenuto a fornire sull’apparecchiatura terminale già connessa alla propria rete (apparecchiatura di proprietà dell’operatore di rete)?

D18 – Quali modalità di fornitura e quali elementi andrebbero resi più chiari in caso di offerte bundle, in modo da consentire di tener conto del principio della libertà di scelta al momento della sottoscrizione o del recesso di un contratto di abbonamento alla rete?

D19 – Quali sono gli elementi tecnici e qualitativi di cui occorre tener conto alla luce dell’evoluzione della realizzazione delle reti di accesso di nuova generazione per favorire e non ostacolare – attraverso l’acquisto e la selezione delle apparecchiature terminali – la migrazione verso usi o il nuovo utilizzo di accessi fissi e mobili a banda ultra larga?

Simone Ziggiotto

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