L’Antitrust ha disposto la sospensione provvisoria del servizio telefonico opzionale “All Inclusive Maxi” di Wind e il relativo addebito a tutti i clienti che non hanno manifestato “un consenso espresso all’attivazione”.
Al centro della questione c’è l’opzione aggiuntiva a pagamento denominata “ALL INCLUSIVE MAXI”, che Wind aveva deciso di attivare ai propri clienti che dispongono delle offerte All Inclusive Fresh, All Inclusive Limited Edition, All Inclusive Special, All Inclusive Unlimited, All Inclusive Young Edition e che hanno ricevuto apposito SMS informativo, a partire dal primo rinnovo dell’offerta successivo al 29 aprile 2016.
Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Wind vincolerebbe i clienti ad una nuova offerta che comporta un pagamento aggiuntivo rispetto a quanto stabilito nel contratto principale, senza averne richiesto prima il consenso e obbligandoli ad attivarsi per rinunciare a questo servizio.
L’Agcm ha tenuto conto anche dell’elevato grado di offensività della condotta, in ragione del numero di utenti coinvolti (oltre un milione).
Il messaggio inviato ai clienti “All Inclusive” recita come segue:
“Dal primo rinnovo successivo al 29/04 la sua All Inclusive diventa MAXI: avrà 1 Giga extra alla velocità del 4G (ove disponibile) a solo 1,5 euro in più ogni 4 sett. (50%). Può rinunciare al Giga extra inviando MAXI NO al 4033 entro 30 gg. Può esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza penali entro 30gg”.
L’opzione prevede 1 Gigabyte in aggiunta a quanto già disponibile nel piano tariffario per la navigazione fino alla velocità del 4G per il costo di 1,5 euro in più ogni 4 settimane.
Ai consumatori Wind permette entro 30 giorni dal ricevimento dell’SMS di rinunciare all’opzione, mantenendo le vigenti condizioni di profilo tariffario o di recedere dal contratto e/o di cambiare operatore senza penali.
In sintesi, Wind con l’opzione “ALL INCLUSIVE MAXI” andrebbe ad attivare in automatico l’opzione “ALL INCLUSIVE MAXI” senza il consenso preventivo (opt-in) dell’utente, obbligato, quindi, ad attivarsi per rifiutare espressamente la predetta opzione, qualora non desiderata (opt-out).
L’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 21 del 2014 vieta al professionista di vincolare il consumatore attivatosi dopo il 13 giugno 2014 ad un’offerta che comporti un pagamento supplementare rispetto alla remunerazione concordata nel contratto principale, senza che ne sia stato richiesto “preventivamente” il consenso espresso (opt-in). L’adesione del consumatore deve essere esplicita e deve comportare una partecipazione attiva.
Quanto ai clienti contrattualizzati prima del 13 giugno 2014 le condotte sono, invece, suscettibili di integrare una violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera a) e 26, comma 1, lett. f), CdC, nella misura in cui "le modalità di attivazione della nuova opzione e le caratteristiche dell’operazione effettuata ingenererebbero un indebito condizionamento a danno del consumatore, idoneo ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".
Wind ritiene di non aver aggiunto differenti ed ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto del contratto, ma di aver effettuato una rimodulazione, aumentando il prezzo, ma consentendo al consumatore che già aveva sottoscritto l’offerta “ALL INCLUSIVE” di potenziarla con un ulteriore giga, mantenendo dunque le stesse componenti, e quindi, non modificando il rapporto contrattuale con esso stabilito.
In seguito a quanto disposto dall’Antitrust, adesso Wind dovrà comunicare entro sette giorni l’esecuzione del provvedimento, inviando una dettagliata relazione per illustrare le misure adottate. In caso di inottemperanza, l’Autorità potrà applicare una multa che va da 10.000 euro a 5 milioni.
A seguire potete leggere il testo integrale del provvedimento.
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