Se soffri di questi disturbi potresti essere vittima di mobbing: cosa prevede l’attuale normativa
Sono tanti i lavoratori che subiscono delle vessazioni intollerabili sui luoghi di lavoro. Occorre saper distinguere il comportamento adottato da un datore di lavoro pignolo ed esigente da un datore di lavoro che mette in atto dei comportamenti che vanno ben oltre le soglie consentite e permesse dalle legge e che rientrano nel cosiddetto “Mobbing” punito severamente dall’attuale normativa.
Non è facile capire quando davvero ricorrono i presupposti per sporgere denuncia. Ecco perchè bisogna essere dovutamente informati su cosa dispone la legge in Italia a tal proposito. Se siamo in presenza di un caso di mobbing verticale, il comportamento vessatorio viene messo in atto dal datore di lavoro, mentre il mobbing orizzontale identifica il caso in cui a mettere in atto il comportamento vessatorio è un collega.
Affinchè un comportamento sia passibile di denuncia occorre che ricorrano dei presupposti tali da far rientrare questi stessi atteggiamenti nel reato vero e proprio di mobbing. I casi in cui si configura il reato di mobbing, in questo caso, sono ben determinati.
L’articolo 2087 del codice civile è quello che prevede e disciplina proprio questo reato e che elenca tutti quegli atteggiamenti che configurano un reato di violazione dignità della persona, e del lavoratore. Sul datore di lavoro ricade l’obbligo, secondo quanto prevede la normativa vigente, di “adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”.
Quando il comportamento vessatorio del datore di lavoro sconfina in atteggiamenti o atti intimidatori, minacce o danni alla reputazione della vittima, si materializza la fattispecie prevista dall’ordinamento vigente e punita dalla legge penale. Tutti i lavoratori che vedono sabotate le proprie prospettive di crescita in azienda perchè non vengono supportati adeguatamente o perchè vengono sminuiti, derisi e umiliati, davanti agli altri colleghi, possono adire le vie legali per tutelare la propria dignità.
La commissione di atti persecutori, legati agli orientamenti sessuali, religiosi o per motivi etnici, le molestie verbali o sessuali, l’isolamento sociale o gli atti di manipolazione a livello emotivo, possono essere censurati e punti dalla giustizia proprio ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile.
Il lavoratore vessato, per effetto di questi comportamenti, potrebbe sviluppare veri e propri a livello mentale e comportamentale. Non bisogna sottovalutare alcuni campanelli d’allarme molto seri come ansia, depressione e attacchi di panico o la tendenza all’isolamento causata dal comportamento di un collega o di un datore di lavoro. In tutti questi casi, il lavoratore può agire in giudizio per ottenere un risarcimento del danno subito.
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