Quali sono le modifiche al sistema sanitario che sono state introdotte con la Legge Gelli
Dall’1 aprile del 2017 l’entrata in vigore della cosiddetta “Legge Gelli” ha impresso una svolta al sistema sanitario italiano, introducendo nuove disposizioni che disciplinano la sicurezza delle cure e delle persone assistite, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Una autentica rivoluzione copernicana mirata anche a ridurre l’impatto dei costi della sanità sul bilancio pubblico. La legge Gelli ha di fatto modificato sostanzialmente la disciplina contenuta nella “legge Balduzzi”, che vanamente ha tentato di rimodellare la questione della responsabilità medica al fine di mitigare l’atteggiamento aggressivo verificatosi negli ultimi anni a contro le strutture sanitarie e il personale impiegato.
La legge 8 marzo 2017 numero 24, offre una molteplicità di spunti di riflessione soprattutto in merito alla complessa questione della sicurezza delle cure, anche in rapporto ai dettami dell’articolo 32 della Costituzione che sancisce la tutela del malato e il diritto alla salute. Con la legge Gelli, la questione della sicurezza delle prestazioni sanitarie diventa sostanzialmente un bene di portata costituzionale.
La nuova norma stabilisce che le garanzie costituzionalmente previste per il malato siano assicurate mediante gli appositi strumenti di prevenzione e gestione del rischio sanitario. E’ stato anche introdotto l’obbligo per ogni lavoratore del sistema sanitario, di concorrere alla prevenzione del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni stesse.
Con il nuovo testo di legge, il legislatore ha amplificato il concetto stesso di responsabilità che grava sui professionisti del settore sanitario, estendendo il concetto di responsabilità (sia giuridica che civica) ben oltre il personale medico, ricomprendendovi tutti gli esercenti le professioni sanitarie nella loro totalità.
Non sono stati modificati, dal punto di vista della responsabilità civile e risarcitoria, quegli oneri che incombono sulle strutture sanitarie derivanti dagli articoli 1218 e 1228 del c.c., soprattutto per quanto concerne le condotte dolose e colpose del personale operante.
Si è stabilito però che il singolo professionista dovrà rispondere ex art. 2043 (responsabilità extracontrattuale) in caso di danneggiamento. Per quanto concerne le responsabilità squisitamente penali, la nuova legge ha introdotto l’articolo 590 sexies del codice penale che prevede la responsabilità colposa eventualmente derivante dallo svolgimento di attività sanitaria, ricalibrando il concetto di colpa grave (derivante da imperizia) obbligando i professionisti a rispettare e onorare le linee guida dell’arte o le buone pratiche.
Il rispetto di questa condotta esime dunque il professionista in caso di fatto illecito. Questo criterio, inoltre, è diventato il metro di giudizio del magistrato in caso di responsabilità civile.
Con la nuova legge viene, dunque, riformata la responsabilità sanitaria con la previsione di un obbligo di assicurazione per ospedali e cliniche. E’ stata anche introdotta l’azione diretta verso la compagnia di assicurazione di ospedali e medici lineri professionisti, esattamente come avviene nel caso dei sinistri stradali.
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