Se il commerciante rifiuta il pagamento con il Pos, il cliente può agire tutelando i propri diritti: ecco cosa prevede la legge
I pagamenti elettronici rappresentano una grande comodità per il consumatore, perchè permettono di effettuare transazioni in totale sicurezza senza l’obbligo di portare con sé una grande quantità di contante. L’attuale normativa impone l’obbligo, per i commercianti, di dover accettare sempre il pagamento con il bancomat o la carta di credito, anche per operazioni di importo irrisorio.
I recenti interventi normativi in materia, hanno anche introdotto sanzioni per i commercianti che non accettano pagamenti elettronici, perchè impediscono al consumatore di esercitare un proprio diritto. La sanzione prevista è di 30 euro alla quale si aggiunge un ulteriore importo del 4% del valore della transazione negata al cliente.
Secondo questa formulazione, anche per importi esigui, se il pagamento con il pos viene rifiutato, la sanzione sarà applicabile in ogni caso. Affinchè possano scattare i controlli, occorre che sia il cliente a denunciare l’accaduto alle autorità preposte, segnalando il commerciante che ha opposto il rifiuto al pagamento con moneta elettronica. L’obbligo del pos è scattato dal 2013, ma solo dal 30 giugno del 2023 sono state introdotte le sanzioni per i commercianti che negano al cliente il diritto al pagamento con sistemi elettronici.
Come denunciare il commerciante
Il nuovo decreto prevede che sia la polizia giudiziaria, in caso di denuncia del consumatore, ad effettuare gli accertamenti del caso. Questo compito viene anche assegnato all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza. Dunque, l’onere di denunciare l’attività commerciale o il professionista che si oppone al pagamento con il pos, ricade sempre sul cliente.
In assenza di una segnalazione da parte del cliente, il commerciante o il professionista che non si adegua all’obbligo non può essere denunciato. La denuncia può essere sempre effettuata contattando o recandosi presso gli uffici della Guardia di Finanza. E’ possibile chiamare il 117 affinchè venga verbalizzato immediatamente l’illecito attendendo l’arrivo della pattuglia sul luogo dove è avvenuto il fatto, o fornendo le dovute e dettagliate informazioni al telefono.
Il segnalante potrà essere così invitato a presentarsi presso il Reparto del Corpo più vicino, per formalizzare la denuncia anche in forma anonima. Per formalizzare la denuncia, si può anche scaricare dal sito ufficiale della GdF, un apposito modulo che poi va consegnato presso la centrale operativa più vicina. La denuncia può essere anche scritta, evitando di riportare il proprio nome e cognome, anche se le probabilità che le segnalazioni anonime possano essere prese in carico, sono davvero minime.
Nel modulo si dovrà indicare il nome dell’attività che ha commesso l’illecito, il luogo, la data e l’ora del fatto. Il commerciante, secondo quanto stabilito dalla legge, può opporsi al pagamento con bancomat, solo in alcuni casi specifici e cioè in caso di “oggettiva impossibilità tecnica” a ricevere pagamenti con le carte. Ad esempio, quando l’apparecchio non funziona correttamente o in caso di problemi di connettività. (Marco A. Tringali)