Solo in determinati casi previsti dalla legge è possibile denunciare una persona senza la necessità di portare prove a carico
Accusare una persona senza prove è possibile secondo il diritto penale? A differenza del processo civile, il processo penale segue delle regole per certi versi molto differenti. Mentre nel processo civile la causa viene vinta solo se risulta dimostrato il diritto fatto valere, nel penale, le cose non stanno proprio così. Il privato cittadino può, in ogni caso, decidere in autonomia di sporgere una querela o denunciare qualcuno, mentre spetterà al Pubblico Ministero raccogliere le eventuali prove per formulare l’accusa e chiedere il rinvio a giudizio oppure archiviare se non vi sono indizi o prove sufficienti per incardinare il giudizio.
La legge prevede che, chi aspira ad ottenere la condanna dell’imputato, deve anche collaborare con il Pm fornendo le adeguate prove a sostegno dell’accusa. Le prove che si possono addurre a sostegno della propria denuncia sono video, foto, documentazioni, testimonianze, perizie o altro materiale probatorio che sarà poi il Pubblico Ministero a giudicare pertinente o meno.
Mentre nel processo civile il giudice non può suggerire alle parti le prove da presentare, nel penale incombe sul magistrato l’onere di cercare la verità, cercando di raccogliere o richiedere prove non formulate dalle parti. Nel momento in cui il denunciante fornisce al pm la propria testimonianza dei fatti, il Pm dovrà valutarne scrupolosamente l’attendibilità di quanto asserito, verificando che le dichiarazioni della vittima costituiscano realmente prova.
Per determinati reati come strupro, racket, violenza sessuale o concussione, il giudice è chiamato ad emettere la sentenza di colpevolezza o di assoluzione dell’imputato sulla base delle sole dichiarazioni della parte lesa. Si tratta di reati per i quali difficilmente esistono testimoni oculari. Se per tutti i reati dovessero essere necessarie prove o testimonianze, molti di questi crimini rimarrebbero impuniti.
Nei casi in cui il denunciante abbia agito in malafede mettendo in discussione l’altrui innocenza per scopi diversi dalla ricerca della verità, potrebbe essere passibile di una denuncia per calunnia. In questo caso si può essere controdenunciati dall’imputato assolto per insufficienza di prove. In tutti gli altri casi in cui non vi sia malafede, il denunciante non può essere a sua volta denunciato per calunnia.
In ogni caso spetterà alla controparte dimostrare che abbia agito dolosamente non potendo ignorare l’estraneità ai fatti contestati da parte del denunciato. Anche nei casi di non corretta interpretazione della legge penale, il denunciante non può essere denunciato per calunnia. In genere chi denuncia deve presentare le prove dei fatti contestati, anche al fine di evitare il rischio di essere controdenunciato, con contestuale richiesta di risarcimento del danno qualora ne ricorressero i presupposti.
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