Una recente sentenza della Cassazione ha riguardato una vicenda in cui è stato contestato ad un contribuente l’incongruenza tra il reddito dichiarato e i beni in suo possesso: cosa si è deciso
Una recente ordinanza, la numero 6993 del 10 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, ha spiegato a chiare lettere che le donazioni informali, soprattutto se superano un certo importo, possono finire nel mirino dell’Agenzia delle Entrate. La legge prevede infatti che debba ricadere sul contribuente l’onere di dimostrare che le spese sostenute siano state effettuate grazie a donazioni di denaro informali provenienti dal coniuge o da un genitore.
Tutto è scaturito da una vicenda in cui è stato contestato ad un contribuente l’incongruenza tra il reddito dichiarato e i beni in suo possesso. Insomma la capacità contributiva è apparsa non proporzionale rispetto agli acquisti e alle spese effettuate dal contribuente.
Per giustificare la propria posizione, il contribuente ha fatto valere l’atto di liberalità del coniuge, che aveva effettuato delle donazioni rilevanti dal punto di vista economico, che gli avevano consentito di acquistare un complesso immobiliare. Va chiarito che l’articolo 38 del DPR n. 600/1973, prevede che ricada sul contribuente l’onere di dimostrare e documentare che il maggior reddito determinato provenga da redditi esenti o da redditi non soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.
Al contribuente, dunque, viene accordata dalla legge la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sia formato da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, purche scaturenti da documenti che ne comprovano il passaggio di denaro.
La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha però rilevato che il trasferimento di denaro è avvenuto con assegni circolari provenienti dal coniuge, titolare di un’azienda che opera nel settore edile. Non sarebbero state ritenute fondate le ragioni della parte resistente, perchè non sarebbe stato provato efficacemente lo spirito di liberalità attraverso il quale erano state effettuate delle donazioni.
Per legge, infatti, il semplice rapporto coniugale non prova lo spirito di liberalità di per sé. In ogni caso, spetta a chi riceve i soldi giustificare la provenienza dei fondi con opportuni oneri documentali, chiarendo anche come questi fondi siano entrati in possesso della famiglia. La donazione in sé stessa non è sufficiente a giustificare l’incremento patrimoniale imputabile alla contribuente. Ecco perchè ricevere i soldi in donazione, soprattutto se si tratta di rilevanti somme, non esime chi li riceve dall’obbligo di dover dimostrare la provenienza dei fondi.
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