Sono due i casi in cui non serve il rogito notarile per trasferire la proprietà di un immobile: ecco quali sono
Non sempre per trasferire la proprietà di un immobile da una persona ad un’altra serve la mediazione di un notaio. Il trasferimento di immobili senza notaio è possibile ed è consentita dalla legge ma solo se questo trasferimento avviene tra i coniugi nel divorzio a domanda congiunta e nella separazione consensuale.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, questo trasferimento è valido mediante la trascrizione ex articolo 2657 c.c. se l’accordo di trasferimento della proprietà viene inserito nel verbale di udienza. A chiarire questo aspetto è stata una recente pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21761/21, in cui si è stabilito che spetta al “cancelliere attestare che le parti abbiano prodotto gli atti e le dichiarazioni catastali necessarie al trasferimento dei diritti ed è pure esclusa la nullità del negozio se l’ausiliario del giudice non compie l’ulteriore verifica sull’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità alle risultanze dei registri immobiliari”.
La nullità dell’atto di trasferimento di un diritto reale viene rilevata sia che l’atto venga rogato da un notaio o che scaturisca da una scrittura privata autenticata, se mancano alcuni elementi essenziali come l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate al catasto e la dichiarazione degli intestatari che attesta la conformità a dati catastali e planimetrie. Per legge, fa fede la dichiarazione del cancelliere all’udienza di comparizione delle parti, a meno che non venga presentata querela di falso.
In determinati casi il diritto consente anche di poter intestare la casa senza l’intervento di un notaio. I costi di un atto notarile non sono sicuramente irrisori, anche a causa dell’elevata pressione fiscale. Esistono due modi per trasferire la proprietà di un immobile senza ricorrere al rogito notarile. Di seguito elencheremo queste due possibilità che si possono sfruttare ma solo a determinate condizioni.
Il primo è quello di “convalidare” una donazione fatta verbamente o tramite una semplice scrittura privata. Il secondo sistema è quello dell’usucapione. L’attuale normativa prevede che anche in assenza di un valido titolo, chi utilizza il bene per un periodo ininterrotto di 20 anni, trattandolo come se fosse proprio, può conseguirne la proprietà, senza un atto formale redatto da un notaio.
Anche in caso di usucapione, però, la legge richiede che venga effettuata la necessaria trascrizione del passaggio di proprietà nei pubblici registri immobiliari.
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