L’Agcom, il Garante delle Comunicazioni italiano, ha diffidato la società Wind Tre il relazione alla corretta applicazione di un regolamento europeo che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento europeo relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.
Nel caso di Wind, il nome dell’offerta ‘incriminata’ è Veon, un’app proprietaria classificata come ‘Messaggistica e VoIP’ che puo’ essere usata anche terminato il traffico dati mensile; lo stesso vale per l’app Music by 3 di H3G con contenuti musicali. L’Agcom sottolinea come le suddette applicazioni offrono servizi a valore aggiunto con traffico "zero rated" ossia a valore zero, utilizzabili liberamente senza costi di traffico, violando cosi’ le norme sulla neutralità della rete.
Prima di riportarvi stralci della diffida, basti sapere che il Regolamento UE stabilisce che non è possibile commercializzare offerte che limitino l’esercizio dei diritti degli utenti ad avere accesso a un’Internet aperta, con il traffico che deve essere trattato allo stesso modo. Wind Tre dovrà trovare una modo per ripristinare i servizi rispettando il Regolamento dell’UE. Wind Tre è tenuta a comunicare all’Agcom entro il 15 aprile 2017 le misure adottate al fine di adeguare la propria offerta alle disposizioni.
A seguire stralci della diffida.
In data 25 novembre 2015 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato il Regolamento n. 2015/2120, c.d. “Regolamento TSM” (Telecom Single Market), che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.
Il Regolamento – entrato in vigore il 30 aprile 2016 – persegue la duplice finalità di “definire norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali”, nonché di “garantire al contempo il funzionamento ininterrotto dell’ecosistema di Internet quale volano per l’innovazione”.
Il Regolamento riconosce alle Autorità di regolamentazione un ruolo fondamentale nella salvaguardia del carattere aperto della rete Internet, a tutela degli utenti finali. A tal fine, si impone alle Autorità l’obbligo di sottoporre a stretto monitoraggio e di assicurare il rispetto: del diritto degli utenti di accedere a “un’Internet aperta” e di specifiche misure di trasparenza volte ad assicurare l’esercizio di tale diritto.
In esito a una consultazione pubblica avviata nel mese di giugno 2016, il Berec [agenzia dell’Unione europea che fornisce assistenza amministrativa e professionale all’Organismo dei regolatori europei] ha pubblicato il 30 agosto 2016 gli Orientamenti con l’obiettivo di fornire una guida per le Autorità in merito alla corretta ed armonizzata implementazione del Regolamento. Gli Orientamenti costituiscono, ai sensi del Regolamento n. 1211/2009, “raccomandazioni” e, pertanto, le Autorità devono tenerli nella massima considerazione. Tra gli aspetti trattati dagli Orientamenti, rivestono una particolare importanza le pratiche commerciali denominate “zero rating”.
Il Regolamento UE, pur non vietando esplicitamente le pratiche commerciali di zero rating, stabilisce che i fornitori di servizi di accesso a Internet: i) non possono commercializzare offerte che limitino l’esercizio dei diritti degli utenti ad avere accesso a un’Internet aperta; ii) devono trattare tutto il traffico allo stesso modo. Più precisamente, si chiarisce che gli ISP nel fornire servizi di accesso a Internet “trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate”.
In particolare, gli Orientamenti prevedono che le Autorità, nel valutare se una pratica commerciale di zero rating sia in linea con il Regolamento, devono tenere conto delle finalità del Regolamento, ossia: i) garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico; ii) garantire il funzionamento ininterrotto dell’ecosistema di Internet quale volano per l’innovazione. A tal fine, le Autorità devono verificare in che misura le scelte degli utenti vengono limitate dalle condizioni tecnico-commerciali di un’offerta svolgendo una valutazione organica delle condizioni di offerta.
Nell’ambito delle proprie competenze, l’Agcom ha avviato, nel mese di settembre 2016, un’attività di vigilanza relativa al rispetto del Regolamento (UE) n. 2015/2120, con riferimento agli aspetti legati alle offerte c.d. zero rating. In particolare, dopo l’approvazione definitiva degli Orientamenti, l’Autorità ha effettuato una ricognizione delle offerte sul mercato, monitorando il sito web degli operatori Wind e H3G e analizzando le caratteristiche delle offerte c.d. zero rating presenti. Viste le risultanze della ricognizione effettuata e considerata la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori finalizzati alla verifica della conformità delle offerte e dei comportamenti dei principali operatori con il Regolamento, l’Autorità ha inviato agli operatori Wind e H3G (poi fusi nel nuovo soggetto Wind Tre) un apposito questionario finalizzato ad analizzare gli elementi più critici, di cui si dirà nel dettaglio nei paragrafi seguenti.
Al fine di verificare il rispetto del Regolamento, a Wind e H3G sono stati richiesti documenti ed informazioni dettagliate in riferimento alle proprie offerte zero rating. Wind e H3G hanno quindi illustrato le caratteristiche delle proprie offerte zero rating. Successivamente, gli operatori sono stati convocati per un’audizione congiunta, avvenuta in data 16 dicembre 2016, durante la quale sono stati invitati a fornire elementi aggiuntivi circa le offerte in argomento.
In prima istanza, l’Agcom rileva che dall’analisi delle informazioni ricevute, emerge che l’offerta di servizi di Wind Tre ascrivibili alla categoria delle offerte zero rating è relativa a contenuti offerti tramite piattaforme proprietarie (realizzando così un’integrazione verticale). Su tale aspetto, alla luce della necessità di ulteriori approfondimenti, da effettuarsi anche sotto il profilo delle prassi applicative nel resto dei Paesi dell’Unione europea, l’Autorità si riserva una successiva valutazione circa la sua conformità o meno rispetto al Regolamento. Con riferimento, invece, all’obbligo di trattare tutto il traffico allo stesso modo, l’Agcom ritiene che le offerte zero rating di Wind Tre sopra indicate determinino una discriminazione del traffico zero-rated rispetto al restante traffico, in contrasto con detto obbligo. Segnatamente, la discriminazione del traffico osservata riguarda la diversità di trattamento alla conclusione del bundle dati tra il traffico general purpose, che risulta bloccato o rallentato, e il traffico verso le applicazioni zero-rated, che continua senza blocchi o rallentamenti (a seconda dell’offerta sottoscritta).