E’ possibile registrare una conversazione di nascosto? Cosa prevede la legge

Registrazione conversazioni e privacy

Scritto da

Marco Antonio

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Le pronunce della Cassazione su coloro che registrano le conversazioni private per farle valere in giudizio

Registrare conversazioni altrui
Registrare conversazioni altrui, quando è reato – pianetacellulare.it

I casi giudiziari che hanno visto (e che vedono) protagoniste le persone che registrano di nascosto le conversazioni altrui, violandone la privacy, sono sempre più frequenti. Queste fattispecie sono state oggetto di reiterate pronunce da parte della Corte di Cassazione, che ha chiarito entro quali ambiti questi atti con cui si capta il pensiero altrui espresso privatamente sono da considerale leciti e quando invece rappresentano una violazione alla riservatezza delle comunicazioni private.

Cosa prevede l’attuale normativa

Una recente pronuncia della Corte di Appello di Salerno, che ha fatto molto discutere, non ha ritenuto sussistente il carattere ritorsivo di un licenziamento a causa della mancanza di elementi probatori a sostegno di tale affermazione, poiché l’atto di licenziamento si è basato esclusivamente sulla registrazione di private conversazioni tra colleghi raccolte dal lavoratore. Tali registrazioni, infatti, sono state ritenute dal giudice decidente, abusive e illegittime e pertanto non idonee a costituire valido mezzo di prova.

La pronuncia della Corte d’Appello, però, è stata ribaltata dalla Cassazione, che ha evidenziato come la stessa Corte d’Appello non ha indagato sulla sussistenza dei requisiti idonei a far ritenere legittime le registrazioni di conversazioni tra presenti. Fra l’altro, gli ermellini hanno deciso di censurare la sentenza di secondo grado nella parte in cui non ha bilanciato correttamente i diritti delle due parti e cioè l’inviolabile diritto di difesa e il diritto alla riservatezza.

Telecamera
La registrazione di una conversazione privata può diventare una prova in giudizio – pianetacellulare.it

Va chiarito che in varie circostanze, la Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1250 del 2018, n. 5259 del 2017 e n. 27424 del 2014) ha stabilito l’ammissibilità come mezzo di prova delle conversazioni tra presenti ma solo in determinati casi. Se ad esempio colui contro il quale viene prodotta tale registrazione conferma che la conversazione è realmente avvenuta, tale registrazione costituisce validamente un mezzo di prova a tutti gli effetti anche se il contenuto della conversazione è stato carpito all’insaputa dei protagonisti.

L’imputato registrato, affinchè la registrazione venga ammessa come prova, dovrà anche confermare il tenore risultante dal nastro. Se invece la persona registrata disconosce davanti al giudice il contenuto di questa conversazione, dovrà fornire in maniera chiara, circostanziata ed esplicita la non corrispondenza tra la “realtà fattuale e quella riprodotta”. In presenza di tutte queste circostanze di fatto che testimoniano che la conversazione è avvenuta e che il tenore che si evince è quello corretto, la registrazione avvenuta anche all’insaputa dei soggetti coinvolti, deve essere ritenuta un mezzo di prova.

Cosa dice la Costituzione e il Codice Civile

La legge fondamentale che regola e tutela la riservatezza delle comunicazioni è l’articolo 15 della Costituzione, secondo il quale, “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”. Nell’interpretare tale norma, la Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha affermato che “la riservatezza è costituzionalmente garantita nei limiti in cui la stessa va ad incidere su alcuni diritti di libertà”.

Va anche precisato, come prevede l’articolo 2712 del codice civile, che “le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”. In ogni caso le registrazioni delle conversazioni anche all’insaputa dei protagonisti, non violano la privacy se sono necessarie “ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive”.

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